La
legge sullImmigrazione e Nazionalità (Immigration and
Nationality Act) prevede due categorie di lavoratori religiosi.
La sezione 101(a)(27)(C) fornisce informazioni circa la categoria
immigrante, mentre la sezione 101(a)(15)(R) fornisce informazioni
per la categoria di lavoratori temporanei, dunque non immigrante.
Il coniuge ed i figli di un lavoratore religioso hanno diritto al
medesimo visto. Le persone a carico possono studiare, ma non lavorare
negli Stati Uniti.
LA
DEFINIZIONE DI LAVORATORE RELIGIOSO
Il termine "lavoratore religioso" indica anche persone
appartenenti al ministero sacerdotale, i quali sono autorizzati
da una organizzazione riconosciuta, ad espletare mansioni religiose
ed altre attività professionali, in linea con le attività
tradizionali del clero, quali amministrare i sacramenti ed altre
funzioni simili. La definizione non include predicatori laici. La
vocazione religiosa si definisce come il consacrarsi ad una vita
religiosa, dimostrato da un impegno solenne, quale pronunciare i
voti. Una occupazione religiosa è considerata lespletare
abitualmente unattività, in linea con le tradizionali
funzioni religiose. Esempi di lavoratori religiosi sono i seguenti:
lavoratori liturgici, precettori o cantori religiosi, catechisti,
lavoratori in ospedali religiosi, missionari, traduttori religiosi,
giornalisti religiosi, televisivi o radiofonici. Questa categoria
di lavoratori non comprende: custodi, addetti alla manutenzione,
impiegati, addetti alla raccolta di fondi, sollecitatori di donazioni,
o mansioni simili. L'attività di un laico in ambito religioso
deve essere in relazione con una funzione religiosa tradizionale;
lattività deve cioè far riferimento ai princìpi
della religione ed avere significato religioso, riguardando soprattutto
-se non esclusivamente- questioni dello spirito, come esse si applicano
alla specifica religione.
LAVORATORI
RELIGIOSI NON IMMIGRANTI - VISTO "R"
I lavoratori religiosi possono presentare domanda di visto religioso
"R" direttamente presso un ufficio consolare degli Stati
Uniti dAmerica. I lavoratori religiosi non devono dimostrare
di avere una residenza fuori dagli USA che non intendono abbandonare,
ma devono lasciare gli Stati Uniti alla fine del loro mandato. I
titolari del visto "R" possono soggiornare negli Stati
Uniti fino a 5 anni, per espletare una attività coerente
con la propria vocazione religiosa.
Criteri
per l'ottenimento del visto "R":
1) Il richiedente è membro di una organizzazione religiosa,
senza fini di lucro, che abbia una sede in U.S.A.
2) L'organizzazione e le sue filiali sono esentate dal pagamento
delle tasse
3) Il richiedente è membro dell'organizzazione religiosa
da almeno due anni.
4) Il richiedente entra negli Stati Uniti unicamente per espletare
l'attività di ministro di culto.
5) Su richiesta dell'organizzazione il richiedente entra negli Stati
Uniti per espletare una attività coerente con la propria
vocazione religiosa.
6) Il richiedente ha soggiornato fuori degli Stati Uniti per almeno
un anno immediatamente precedente la richiesta di visto, se è
reduce da un precedente soggiorno della durata di cinque anni con
un visto di categoria "R".
PER
RICHIEDERE UN VISTO DI LAVORATORI RELIGIOSE E NECESSARIO PRESENTARE
LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
-
Ricevuta dell'avvenuto pagamento, presso una qualsiasi filiale della
BNL, della tariffa consolare non rimborsabile.
- Modulo di richiesta visto, completo in ogni sua parte DS-156 e
DS-157 (se attinente).
- Un passaporto valido per viaggio negli U.S.A., con validità
di almeno 6 mesi
- Una foto tessera (non digitale, scattata negli ultimi sei mesi)
per ogni richiedente, bambini inclusi.
- Certificato di esenzione dell'organizzazione dalle tasse.
- Una dichiarazione da parte di un superiore dell'organizzazione
religiosa che certifichi quanto segue:
a) Il religioso continuerà a mantenere il suo posto in seno
all'organizzazione con sede fuori dagli Stati Uniti. Che l'organizzazione
in U.S.A. è la stessa di appartenenza del richiedente.
b) Il religioso è membro dell'organizzazione da almeno due
anni.
c) Che a seconda dei casi:
(1) Il religioso è un ministro di culto ed è autorizzato
ad espletare le sue mansioni, specificando quali;
(2) Il richiedente che svolgerà attività religiose
professionali abbia il titolo di studio appropriato richiesto per
svolgere tale attività professionale;
(3) Il richiedente che svolgerà attività religiose
non professionali sia qualificato a svolgere le sue mansioni, sempre
comunque in linea con l'attività religiosa dell'istituto.
d) Il trattamento economico includendo l'ammontare dell'eventuale
remunerazione, ed anche altre forme di benefici derivanti: vitto,
alloggio e altri compensi per il lavoro svolto.
e) L'esatta locazione dell'organizzazione religiosa dove il richiedente
espleterà l'attività.
f) Se il richiedente lavorerà per un'organizzazione affiliata
descrivere la relazione che esiste fra le due organizzazioni.
- Documentazione relativa alla organizzazione e metodi di gestione.
- Autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata all'organizzazione
da parte delle autorità competenti.
NOTA:
Tutti moduli necessari per la richiesta del visto sono scaricabili
dalla pagina "Moduli
di Richiesta per un Visto".
PROCEDURE
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le
procedure di presentazione delle domande sono differenti a Roma,
Milano, Firenze e Napoli.
Ciascun richiedente deve far riferimento alle istruzioni specifiche,
a seconda della propria residenza in Italia.
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I residernti delle seguenti regiorni devono presentare la
domanda al Consolato Generale degli Stati Uniti di MILANO
Valle
D'Aosta, Piemonte, e Lombardia
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I
residernti delle seguenti regiorni devono presentare la domanda
al Consolato Generale degli Stati Uniti di FIRENZE
Toscana,
Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Umbria, Liguria, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, oltre alla Repubblica
di San Marino
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I
residernti delle seguenti regiorni devono presentare la domanda
all'Ambasciata degli Stati Uniti di ROMA
Lazio,
Abruzzo e Sardegna
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I
residernti delle seguenti regiorni devono presentare la domanda
al Consolato Generale degli Stati Uniti di NAPOLI
Campania,
Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia
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questa
pagina è stata aggiornata il 10/08/2005
fonte: Ambasciata Americana a Roma